FAQ
statuto
 
NUOVO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
“Te ad chi sit e’fiol?”
(approvato all’unanimità dall’Assemblea dei soci del 15 settembre 2010)

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE
Articolo 1

A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile e nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, è costituita un'associazione culturale denominata: “Te ad chi sit e’fiol?”

Articolo 2

L'associazione ha sede in Cesena. Via Verghereto, 44.
Il cambio della sede nell'ambito del Comune non costituirà modifica dello statuto.

TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3

L’associazione è senza scopo di lucro e nasce con la finalità di diffondere, promuovere e valorizzare la cultura del dialetto romagnolo in tutte le sue forme e ritenendo il dialetto uno strumento capace di unire e non di dividere, per la sua specifica capacità di mutare e trasformarsi da luogo a luogo, sino a sfumare impercettibilmente in altro da sé, collaborerà con altri enti ed associazioni che si propongano il medesimo scopo.

Articolo 4

L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati. L’associazione è gestita democraticamente in forma collegiale, e si fonda sul lavoro volontario dei soci.

Articolo 5

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.
In caso di particolare necessità, l’associazione può, inoltre, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

TITOLO III - SOCI

Articolo 6

Il numero degli aderenti è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico e le persone giuridiche pubbliche, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
E’ espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano. L'associazione è aperta a chiunque accetti le finalità espresse nel presente statuto e manifesti l'intenzione di aderirvi. Chi intende essere ammesso dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio direttivo dell’Associazione, che si pronuncerà esclusivamente nel caso di non accoglimento della domanda, motivandone la decisione. In tal caso è ammesso appello all’Assemblea dei soci. In caso di domande di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà. In caso di domande di ammissione a socio presentata da altra Associazione, la stessa dovrà essere firmata dal proprio legale rappresentante. La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita solo all’atto del versamento della quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio che:
non ottemperi alle disposizioni del presente statuto;
svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
che in qualunque modo arrechi, o tenti di arrecare, danni, anche morali, all’Associazione.
Le deliberazioni in tal senso dovranno essere comunicate ai soci destinatari per iscritto e dovranno essere motivate. L’esclusione diverrà immediatamente operante. Il socio potrà fare appello all’Assemblea, che potrà riammetterlo. In caso di conferma dell’esclusione da parte dell’Assemblea, il socio non avrà diritto alla restituzione della quota associativa.

Articolo 7

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri. Possono partecipare alle attività promosse dall’Associazione e vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. e godono dell’elettorato attivo e passivo. socio ha diritto ad un solo voto.
I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.
I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali.
I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione.
Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio direttivo.
I soci sono tenuti ad osservare il presente statuto, eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi.; a mantenere sempre un comportamento compatibile con gli scopi e le finalità dell’Associazione; a versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi stabiliti in funzione delle attività.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8

Sono organi dell'associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario;
e) il Tesoriere.
Le cariche dell’associazione sono elettive e gratuite.

Articolo 10

L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'Associazione.
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte ed approvare il il rendiconto economico finanziario.
L'Assemblea può inoltre essere convocata; dalla maggioranza del Consiglio direttivo quante volte lo ritenga necessario o da un decimo dei soci, con richiesta motivata.
L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea Straordinaria:
elezione del Consiglio Direttivo;
approvazione dei programmi delle attività da svolgere;
approvazione del rendiconto economico-finanziario;
ratifiche dei provvedimenti di esclusione deliberati dal Consiglio Direttivo.
All’Assemblea straordinaria spettano l’approvazione delle modifiche statutarie nonché la deliberazione di scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole dei tre quarti di tutti gli associati - e non solo di quelli presenti in Assemblea. La convocazione dell’Assemblea sarà resa nota in tempo utile a tutti i soci tramite lettera e/o mail e/o fax almeno 8 giorni prima della data dell’Assemblea. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione avverrà almeno ad un giorno di distanza dalla prima convocazione.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice-presidente dell’associazione. In loro mancanza da un membro nominato al momento dai presenti. Il presidente dell’Assemblea ha il compito di: leggere l’ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l’ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l’ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea.
Segretario dell’Assemblea di norma è il Segretario dell’associazione, in caso di sua vacanza, l’Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l’incarico ad un socio.
Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea.
I verbali dell’Assemblea restano a disposizione di tutti i soci.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo, convocato dal Segretario, qualora lo ritenga necessario e almeno una volta l’anno in occasione dell’approvazione del bilancio dell’Associazione, è costituito da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti tra i soci dall'assemblea generale. Il numero è determinato dall'Assemblea dei Soci. I consiglieri restano in carica un anno. Il Consiglio, designa il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere e affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.
Il Segretario convoca il Consiglio direttivo.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dalla persona designata dal Consiglio stesso.
La convocazione è fatta a mezzo lettera e/o mail e/o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.
Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione. E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione i quali dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione. Le decisioni del Consiglio direttivo saranno di volta in volta verbalizzate dal Segretario o da chi ne fa le veci. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di recesso anticipato, essi saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti. Nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano. I sostituti così eletti rimangono in carica fino alla scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Articolo 12

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in casi di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. Il Presidente per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza piò delegare altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.
In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente.

Articolo 13

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo e svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere tiene la contabilità e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 14

L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
II fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 15

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea dei soci. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea dei soci quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

TITOLO VI – SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L’Assemblea all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione. L’eventuale patrimonio documentale e librario dell’associazione sarà donato alla biblioteca Malatestiana di Cesena. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e, comunque, a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente in tema di Associazioni.

Il presidente in carica: Leonardo Belli


Stampa  Pubblicato : Domenica, 31 Ottobre 2010 - 08:44
 Ultima modifica : Domenica, 16 Gennaio 2011 - 10:56
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